Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 25/09/2001 n. 351

8. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in forma individuale è pari al prezzo di mercato delle stesse unità immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i medesimi immobili è altresì confermato l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore, in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere.

9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unità immobiliare, nonchè l'espletamento, ove necessario, delle attività inerenti l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la ricostruzione della documentazione ad essi relativa, possono essere affidati all'Agenzia del territorio e a società aventi particolare esperienza nel settore immobiliare, individuate con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1.

10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui all'articolo 7 del Decreto-Legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive((modificazioni,)) che non sono stati aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le modalità di cui al presente Decreto.

11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici, diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le modalità di cui al presente Decreto. La disposizione non si applica ai beni immobili ad uso prevalentemente strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana direttive agli enti previdenziali pubblici per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.

12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili è corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni medesimi. Le relative disponibilità sono acquisite al bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze è riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. È ((abrogato)) il comma 3 dell'articolo 2 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche e delle riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati a costituirle è realizzata anche utilizzando il corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), e i proventi di cui all'articolo 4. Viene estesa all'INPDAI la facoltà di accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per anticipazioni relative al fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16 della Legge 12 agosto 1974, n. 370, nonchè dell'articolo 35 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448.

13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con ((l'Agenzia del territorio,)) sono individuati gli immobili di pregio. Si considerano comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con ((l'Agenzia del territorio.))

14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e del diritto di prelazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto.

15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero dell'economia e delle finanze convoca una o più conferenze di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli immobili individuati ai sensi dell'articolo 1. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali interessati dal procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati.

16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1 produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore della società beneficiaria del trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1.

17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1, non si applica al trasferimento ivi previsto e può essere esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da parte ((delle società.)) I trasferimenti di cui al comma 1 e le successive rivendite non sono soggetti alle autorizzazioni previste dal testo unico di cui al ((Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,)) nè a quanto disposto dal comma 113 dell'articolo 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali, ((e dall'articolo 19)) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 della Legge 2 aprile 2001, n. 136, concernente la proposizione di progetti di valorizzazione e gestione di beni immobili statali. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente Decreto. ((Il divieto previsto nel terzo periodo del presente comma non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale per destinarli a finalità istituzionali degli enti stessi.))

18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale. Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i decreti di cui al comma 1 può essere disposta in favore ((delle società beneficiarie)) del trasferimento la garanzia di un valore minimo dei beni ((ad esse trasferiti)) e dei canoni di locazione.

19. Per la rivendita dei beni immobili ((ad esse trasferiti, le società sono esonerate)) dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e per evizione è a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico proprietario del bene prima del trasferimento ((a favore delle società.)) Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle rivendite ((da parte delle società)) di tutti i beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. ((Gli onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al presente articolo sono ridotti alla metà. La stessa riduzione si applica aglionorari notarili per la stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo unico di cui al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. In caso di cessione ai conduttori detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare le formalità di trascrizione, di intavolazione e di voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo se le stesse non siano state già eseguite.

20. Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicati nell'offerta. Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto. Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 è confermato limitatamente ad acquisti di sole unità immobiliari optate e purchè le stesse rappresentino almeno l'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, al netto di quelle libere.)) Riferimenti normativi:

-Il testo del comma 8 dell'art. 6 del Decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 (Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dimissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare è il seguente: "8. Per i conduttori e i soggetti di cui al comma 5 che abbiano un reddito annuo familiare determinato con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a lire 60 milioni, le alienazioni possono essere realizzate attraverso mutui, con un tasso di interesse pari a quello medio dei titoli pubblici maggiorato di 0,50 punti percentuali, la cui rateizzazione sia al massimo: di 25 anni con un anticipo del 15 per cento del prezzo per i conduttori aventi reddito annuo familiare fino a lire 36 milioni; di 20 anni con un anticipo del 20 per cento negli altri casi. Le condizioni di rateizzazione di cui al presente comma trovano applicazione ove l'immobile abbia una superficie abitabile non superiore a 120 metri quadri, maggiorata del 10 per cento per ogni componente del nucleo familiare a partire dal terzo".

- Il testo dell'art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) è il seguente: "Art. 21 (Modalità per la determinazione del reddito).

-Ai fini dell'acquisizione dei benefici previsti dal presente titolo nonchè ai fini dell'attribuzione di eventuali punteggi preferenziali per la formazione di graduatorie degli aventi diritto, il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire un milione per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Per il requisito della residenza, si applica quanto disposto dall'art. 2, lettera

b), del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035."

-Il testo dell'art. 7 del Decreto-Legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140 (misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica) è il seguente: "Art. 7 (Programma straordinario di dismissione di beni immobiliari)

1. Al fine di consentire l'immediata realizzazione di un programma straordinario di dismissione di beni immobiliari degli enti previdenziali pubblici di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto

a) a definire i criteri per la stima del valore commerciale del predetto programma sulla base delle valutazioni correnti di mercato, relative ad immobili aventi analoghe caratteristiche

b) ad individuare, anche sulla base delle indicazioni allo scopo fornite dai predetti enti, i beni oggetto del predetto programma per un valore complessivo non inferiore a lire 3.000 miliardi

c) a definire uno schema-tipo di contratto d'acquisto dei predetti beni che disciplini, tra l'altro, le modalità e i termini dei relativi pagamenti

d) ad individuare tramite procedura competitiva il soggetto disponibile ad acquistare, a prezzi non inferiori ai rispettivi valori commerciali come sopra stimati, l'intero complesso dei beni oggetto del programma, ovvero il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente interessato, ovvero uno o più lotti di beni ricompresi in ciascun compendio. Il soggetto acquirente deve impegnarsi, nel caso proceda a vendita frazionata degli immobili così acquistati, a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori secondo i criteri di cui all'art. 6 del Decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'art. 3, comma 109, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662; deve altresì indicare un istituto bancario che si impegni a concedere mutui ipotecari a condizioni agevolate in favore dei conduttori stessi per l'acquisto dei beni in locazione. Queste ultime condizioni sono stabilite con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

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